Articolo aggiuntivo n. 74.015 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 74.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

  1. A tutti gli esercenti le professioni sanitarie, operanti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale, non indicati negli articoli 73 e 74 della presente legge, è riconosciuta con finalità di valorizzazione delle competenze svolte, un'indennità di specificità quale parte del trattamento economico fondamentale nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 250 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 550 milioni di euro.