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Articolo aggiuntivo n. 71.029 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 71.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Misure urgenti per la definizione delle sofferenze bancarie)

  1. Ai fini del presente articolo, sono considerate posizioni in sofferenza, i rapporti giuridici tra banche e intermediari finanziari individuati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le società titolari di licenza di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che si sono rese cessionarie di tali rapporti, da un lato, e loro debitori, dall'altro, classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultanti presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia alla data del 30 giugno 2021.
  2. Entro il 31 dicembre 2022, i debitori delle posizioni a sofferenza possono richiedere in forma scritta, anche tramite l'utilizzo di PEC, alla banca o all'intermediario finanziario di concordare una transazione stragiudiziale per l'estinzione del rapporto debitorio.
  3. Entro il 31 dicembre 2022, in caso di posizioni a sofferenza cedute dalla banca o dall'intermediario finanziario a terzi, i debitori possono richiedere in forma scritta, anche tramite l'utilizzo di PEC, al cessionario di concordare una transazione stragiudiziale per l'estinzione del rapporto debitorio.
  4. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui ai commi 2 e 3, la banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o il cessionario sono tenuti a comunicare al debitore in forma scritta il valore contabile lordo e netto dei crediti, come risultante dal bilancio del creditore, vantati verso il debitore e il prezzo di cessione del credito. La comunicazione deve essere chiaramente leggibile e illustrare in forma sintetica e comprensibile l'intera evoluzione del rapporto contrattuale, nonché l'indicazione dell'indirizzo e della PEC cui inviare la corrispondenza.
  5. La banca, l'intermediario finanziario e la società autorizzata, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 il cessionario e il richiedente, sono obbligati a negoziare secondo i principi di buona fede e con la finalità di evitare reciproche perdite e pregiudizi.
  6. Il debitore, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4 formula una proposta transattiva alla banca o all'intermediario o alla società autorizzata ai sensi del citato articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza o al cessionario. Nei casi di cui al comma 2, la proposta transattiva è da qualificarsi ragionevole, qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore, per ciascuno dei crediti, è pari al valore netto di bilancio maggiorato del 20 per cento del differenziale tra il valore lordo contabile e il valore netto contabile di bilancio. Nei casi di cui al comma 3, la proposta transattiva è da qualificarsi ragionevole qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore, per ciascuno dei crediti, è pari al prezzo di cessione maggiorato del 20 per cento del differenziale tra il valore netto contabile di bilancio e il prezzo di cessione. Il creditore che rifiuta la proposta transattiva, soprattutto se ragionevole, deve giustificare il proprio rifiuto, esplicitando in forma chiara e comprensibile le perdite che la proposta del debitore è in grado di provocare e, contestualmente formulare la propria ragionevole controproposta transattiva.
  7. L'atto di transazione, da concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della proposta del debitore al creditore, deve prevedere l'espressa rinuncia del creditore al maggiore credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo, previsto dall'accordo transattivo e deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Sulle cause di nullità, per quanto non previsto al presente comma, si applicano le norme specificamente previste dal codice civile.
  8. L'atto di transazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento del debito entro il termine massimo di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso, su richiesta del debitore, il creditore deve concedere una dilazione di pagamento nel termine massimo di due anni. Il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi dell'atto di transazione determina l'estinzione del credito e di tutte le garanzie.
  9. La negoziazione si considera conclusa con successo se le parti stipulano un contratto di transazione in cui sia concordata l'estinzione della posizione al momento del saldo del credito. Lo scadere del termine di cui al comma 7 determina l'insuccesso della negoziazione. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche nonché le imposte di bollo e di registro l'atto di transazione, ai sensi del presente comma, sono totalmente a carico della banca o dell'intermediario finanziario o della società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti.
  10. Nei casi in cui il debitore non provvede al pagamento di quanto definito negli accordi transattivi e secondo le tempistiche all'uopo definite, la banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o il cessionario hanno diritto a pretendere dal debitore l'intero importo del debito originario al netto di quanto già percepito in virtù della risoluzione di diritto dell'accordo transattivo.
  11. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso dato a garanzia e detenuto alla data dell'istanza di cui ai commi 2 e 3 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere irrimediabilmente la sua capacità di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato.
  12. In caso di accordi transattivi, la banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o il cessionario, notifica senza indugio, al debitore, l'intervenuta cancellazione, in tutto o in parte, del debito dal proprio bilancio. La notifica è documento valido per il debitore ai fini della cancellazione, in tutto o in parte, del debito dal proprio bilancio. La sopravvenienza attiva nel bilancio dell'impresa è soggetta a tassazione pari allo 0,5 per cento dell'importo del debito cancellato dal bilancio dell'impresa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  13. La proposta di accordi transattivi per l'estinzione della posizione debitoria può essere esperita anche in pendenza di una procedura esecutiva, a condizione che nella stessa, non siano intervenuti altri creditori, entro e non oltre l'udienza di autorizzazione della vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile e ne determina la sospensione per legge. Il pagamento integrale estingue la procedura esecutiva. Il debitore originario rimborsa esclusivamente le spese come liquidate dal giudice dell'esecuzione. Eventuali atti di intervento nella procedura esecutiva sono inammissibili se successivi alla data di deposito in cancelleria della proposta transattiva, da depositarsi senza indugio a cura del debitore.
  14. Il pagamento integrale di quanto concordato dalle parti di cui all'accordo transattivo, libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore riferite alle posizioni in sofferenza, tutte le garanzie rilasciate cessano di avere efficacia e comporta l'obbligo per la banca o per l'intermediario finanziario o per la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o per il cessionario di attivarsi tempestivamente, sostenendone tutti gli oneri relativi, presso l'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, i sistemi privati di informazioni creditizie e la centrale di allarme interbancaria per la cancellazione, da concludersi entro il termine di 60 giorni, della posizione debitoria in sofferenza, fermo restando una mera annotazione contabile separata. Con provvedimento della Banca d'Italia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  15. La banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti qualora non ottemperino all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi dei commi 2 e 3, lo facciano in ritardo rispetto ai termini perentori indicati, forniscano informazioni non veritiere o incomplete ovvero violino le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia, da un minimo di euro 100.000 fino a euro 10 milioni, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Banca d'Italia da adottarsi con proprio provvedimento entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia definisce altresì con proprio regolamento le norme di condotta cui dovranno attenersi i creditori nelle negoziazioni con il debitore.