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Articolo aggiuntivo n. 67.028 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 67.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Sostegno all'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ONLUS)

  1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ONLUS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

nuova formulazione del 20/12/20

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Sostegno all'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti)

   1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021.