Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 66.017 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 66.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Sostegno alle madri con figli disabili)

  1. Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile pari a 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri di individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

nuova formulazione del 19/12/20

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Sostegno alle madri con figli disabili)

  1. Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023