presentato il 11/12/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Antonio VISCOMI (PD) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 11/12/20
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente;
Art. 61-bis.
(Disposizioni previdenziali in favore dei lavoratori fragili)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 179, lettera c), dopo le parole: «di almeno 30 anni» sono aggiunte le seguenti: «o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che verranno giudicati inidonei alla mansione». Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
b) al comma 199, lettera c), dopo le parole: «uguale al 74 per cento», sono aggiunte le seguenti: «o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che verranno giudicati inidonei alla mansione». Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.