Articolo aggiuntivo n. 61.05 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 61.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente;

Art. 61-bis.
(Disposizioni previdenziali in favore dei lavoratori fragili)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 179, lettera c), dopo le parole: «di almeno 30 anni» sono aggiunte le seguenti: «o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che verranno giudicati inidonei alla mansione». Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

   b) al comma 199, lettera c), dopo le parole: «uguale al 74 per cento», sono aggiunte le seguenti: «o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che verranno giudicati inidonei alla mansione». Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.