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Articolo aggiuntivo n. 61.025 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 61.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Promozione della partecipazione delle persone con disabilità alla vita democratica)

  1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantirne il diritto alla partecipazione democratica, è istituito nello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo destinato all'implementazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzarsi per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
  2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021.
  3. La Presidenza del Consiglio assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2021.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le firme e i dati di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 1, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all'autenticazione di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 100.000;
   2022: – 100.000;
   2023: – 100.000.

nuova formulazione del 19/12/20

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Promozione della partecipazione delle persone con disabilità alla vita democratica)

  1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
  2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2021.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le firme e i dati di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 1, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all'autenticazione di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 0,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.