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Proposta di modifica n. 61.2 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 61.
  • status: Id. em. 61.8

testo emendamento del 11/12/20

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 179, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi, ovvero non hanno diritto alla prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 46,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 47 milioni di euro per l'anno 2023, di 30,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 16,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2026.