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Articolo aggiuntivo n. 59.010 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 59.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Incentivi alla contrattazione per la conciliazione tempi di vita e di lavoro)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 80 del 2015 è rifinanziato con 40 milioni annui per il triennio 2021-2023, per il finanziamento di accordi collettivi di secondo livello, in base ai criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e finanze del 12 settembre 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2021-2022-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.