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Articolo aggiuntivo n. 59.014 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 59.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni per la tutela dei lavoratori fragili)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «ivi inclusi» sono sostituite dalle seguenti: «o, comunque, da malattie croniche o rare, ivi inclusi i lavoratori temporaneamente inidonei alla mansione, portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio nonché»;

   b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»;

   c) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 gennaio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

   d) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

   «2-ter. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 gennaio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2. L'equiparazione si applica anche ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari e fruiti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.».

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 450 milioni di euro per l'anno 2021.