Articolo aggiuntivo n. 58.04 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 58.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per le malattie rare)

  1. È istituito presso il Ministero della salute il Fondo per le malattie rare, con una dotazione iniziale di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.