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Proposta di modifica n. 57.1 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 57.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 57.
(Riforma delle politiche attive)

  1. Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali ai sensi del commi 2, il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla commissione europea nell'ambito del programma React EU, è incrementato con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021, il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento legislativo in relazione alle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto strumento e comunque in coerenza con le prescrizioni che seguono.
  2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 12, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. I livelli essenziali delle prestazioni di cui di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 150 del 2015, devono prevedere anche la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze. Al fine di assicurare il coordinamento della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, con delibera del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANPAL definisce i criteri per l'adozione di Convenzioni tra i Centri per l'impiego e gli operatori accreditati.»;

   b) dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

   «18-bis. 1. Al fine di ridurre l'impatto occupazionale della crisi epidemiologica da COVID-19 e favorire le transizioni lavorative delle persone interessate da processi di riorganizzazione aziendale, a decorrere dall'anno 2021, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, nei limiti e alle condizioni ivi previste per quanto non derogato dalla presente legge, ai lavoratori e alle lavoratrici che si trovino, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2021, in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali, sono in grado di raggiungere i requisiti necessari all'accesso alla pensione:

   a) collocazione in cassa integrazione ai sensi dell'articolo 1 comma 136 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205;

   b) sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

   c) cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo;

   d) percettore di Naspi e DisColl da oltre 4 mesi.

   2. L'assegno è spendibile in costanza di trattamento di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento di integrazione salariale. Esso è prorogabile nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. Ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del comma 1, lettere a), non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.
   3. Il Centro per l'Impiego competente per territorio assicura il servizio di presa in carico e profilazione dei lavoratori e delle lavoratrici rientranti in una delle condizioni indicate al comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 e dall'articolo 20, e riconosce l'assegno di ricollocazione ai sensi dell'articolo 23. Il lavoratore sceglie una delle agenzie per il lavoro autorizzate o accreditate allo svolgimento di uno o più servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, a cui affidare il proprio percorso di accompagnamento ad una nuova occupazione compreso l'eventuale percorso formativo, la cui realizzazione è affidata ai soggetti autorizzati allo svolgimento di uno o più servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003. Gli operatori scelti ai sensi del presente comma effettuano l'analisi delle competenze e l'analisi degli eventuali bisogni formativi di qualificazione o innalzamento delle competenze dei beneficiari, anche avvalendosi di enti di formazione pubblici o privati accreditati, Fondazioni ITS, Università, sulla base di specifiche intese. Tale formazione può essere svolta anche avvalendosi del contributo dei Fondi Interprofessionali. Nel caso in cui il percorso di ricollocazione sia integrato con un percorso formativo, l'ammontare dell'Assegno di ricollocazione è aumentato fino ad un massimo di euro settemila».

   c) all'articolo 23, comma 7, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

   «a) per ciascun beneficiario preso in carico, l'agenzia per il lavoro percepisce un corrispettivo di valore variabile in funzione del livello di occupabilità della persona, della tipologia di azioni in concreto svolte e dei risultati occupazionali delle stesse. Il corrispettivo prevede un riconoscimento del 40 per cento a processo e del 60 per cento a risultato;».

   d) all'articolo 23, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Il lavoratore di cui al comma 7, lettera a), che nel periodo in cui usufruisce del servizio di ricollocazione accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.
   7-ter. Nei casi di cui al comma 7, il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
   7-quater. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 7 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

   a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

   b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

   7-quinquies. Il centro per l'impiego o l'agenzia per il lavoro scelta dal beneficiario dell'assegno traccia il bilancio delle competenze e l'analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze. Accertato un fabbisogno formativo, il medesimo centro per l'impiego o agenzia per il lavoro predispone il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo. Il piano di riqualificazione definisce e le attività, distinguendo tra quelle di formazione e quelle di orientamento. Il centro per l'impiego o l'agenzia per il lavoro affida l'incarico di erogazione del percorso formativo anche attraverso il contributo dei Fondi Interprofessionali ad uno tra i seguenti soggetti:

   a) Enti di formazione pubblici o privati accreditati;

   b) Fondazioni ITS;

   c) Università.

   I soggetti che erogano il percorso formativo devono possedere i requisiti di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013. Essi effettuano la validazione formale delle competenze apprese e certificano l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi formativi in relazione al bilancio delle competenze iniziale.».

  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano entro il limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021, il fondo di cui al comma 1 corrispondentemente ridotto di 200 milioni di euro.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

nuova formulazione del 20/12/20

  All'articolo 57, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «, per il successivo trasferimento all'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per le attività di competenza,»;

   b) le parole: «, il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento legislativo in relazione alle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto strumento» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Nei limiti delle risorse residue di cui al primo periodo, al netto delle risorse utilizzate ai sensi del comma 1-bis, pari a 233 milioni di euro per l'anno 2021, è istituito un programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Le misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro, di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, sono rideterminate nell'ambito del programma nazionale di cui al presente comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le prestazioni connesse al programma nazionale GOL, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze. Resta fermo che le misure comprese nel programma nazionale GOL sono individuate nell'ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto programma React EU;

   c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Nelle more dell'istituzione del programma nazionale GOL di cui al comma 1, per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno, dal centro per l'impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi: collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; percezione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi.
   1-ter. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ANPAL, adottata previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tempi, le modalità operative di erogazione e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione di cui al comma 1-bis e le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1-bis, con la presa in carico del beneficiario da parte dei centri per l'impiego e con il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo che può essere erogato dai centri per l'impiego o dai soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei regimi di accreditamento regionale. In considerazione della fase di transizione tecnologica ed ecologica del mercato del lavoro, l'assegno di ricollocazione deve prevedere,insieme con il bilancio delle competenze e con l'analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze, il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo. Nel caso il cui il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo sia affidato ai soggetti privati accreditati ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le informazioni relative ai servizi resi sono comunicate al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015, alimentando il fascicolo elettronico del lavoratore.
   1-quater. Per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1-bis a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e il relativo riconoscimento è subordinato all'operatività del rispettivo finanziamento nell'ambito del programma React EU. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.
   1-quinquies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater è condizionata all'approvazione, da parte delle autorità europee, dell'ammissibilità delle stesse disposizioni al finanziamento nell'ambito del programma React-EU».