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Articolo aggiuntivo n. 56.09 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 56.
  • status: Approvato (Id. em. 56.08)

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Fondo per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia)

  1. Al fine di garantire il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, ed in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, un Fondo con dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto ministeriale.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni per il 2021 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 798,500 milioni per il 2021 e di 498,500 milioni a decorrere dall'anno 2022.

nuova formulazione del 19/12/20

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Fondo per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia)

  1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite tra le regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto anche al fine di rispettare il limite di spesa massima di cui al medesimo comma 1.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.