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Articolo aggiuntivo n. 52.023 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 52.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

  1. All'articolo 1, comma 495, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: «I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 497, primo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160.».