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Articolo aggiuntivo n. 52.04 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 52.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Fondo per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)

  1. Allo scopo di mitigare gli effetti derivanti da eventi critici di carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell'attività stessa in tali situazioni, nell'ambito della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è istituito un Fondo per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021. L'ISCRO è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nei limiti delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo ed è riconosciuta, a domanda, ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  2. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda hanno subìto una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.
  3. Se nel corso dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell'attività professionale per maternità o per malattia o per un altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della Gestione separata di cui al comma 1, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell'anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il lavoratore ha usufruito di indennità di maternità o di malattia ovvero di un altro indennizzo a carico della citata Gestione separata, tali indennità o indennizzi rilevano ai fini del calcolo del reddito.
  4. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui al comma 1 che, alla data di presentazione della domanda, hanno maturato un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni alla medesima Gestione separata e che nel corso dei tre anni precedenti non hanno cessato la relativa partita IVA. La cessazione della partita IVA durante l'erogazione del trattamento dell'ISCRO determina l'immediata sospensione della stessa e l'obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione dipenda da cause non imputabili al lavoratore.
  5. Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell'ISCRO, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno cinque anni dalla conclusione del precedente trattamento dell'ISCRO. In ogni caso, nessuno può usufruire dell'ISCRO per più di tre volte.
  6. Il valore dell'ISCRO spettante al lavoratore è pari al 50 per cento della differenza tra la media reddituale dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell'anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda. L'importo onnicomprensivo dell'ISCRO non può in ogni caso superare la cifra di 6.516 euro.
  7. L'ISCRO non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.
  8. La domanda dell'ISCRO è presentata all'INPS, per via telematica, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.
  9. L'ISCRO è corrisposta in sei mensilità, di importo pari a un sesto dell'importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.
  10. Per l'intera durata del trattamento, l'ISCRO non è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, se non a concorrenza dell'importo maggiore fra l'ISCRO e quest'ultimo.
  11. Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e del lavoratore autonomo, l'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, di definirne i contenuti formativi e di predisporne l'erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l'intero territorio nazionale, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro istituisce un tavolo di coordinamento con le regioni e con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.
  12. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un aumento pari a 0,28 punti percentuali dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  13. Le risorse derivanti dall'aliquota aggiuntiva di cui al comma 12 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.
  14. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.