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Articolo aggiuntivo n. 52.012 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 52.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. Nell'ambito delle risorse già assegnate alle regioni mediante convenzioni sottoscritte col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle relative procedure di cui all'articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, commi da 495 a 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, gli enti locali possono utilizzare le economie dei fondi di cui al succitato articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del miglioramento economico-retributivo dei lavoratori socialmente utili, già stabilizzati.
  2. Le disposizioni, di cui al comma 1, non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

nuova formulazione del 20/12/20

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. Nell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 446 e 447, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:

   a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;

   b) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori che siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) e d);

   c) solgimento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori che non siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), b) e d);

   d) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per i lavoratori di cui al comma 1 utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b) e c).

  2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, sono consentite nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 446, lettere d), e), f), g), h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Al comma 446, lettera h), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 162, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) al comma 495, le parole «per il solo anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2021».