Articolo aggiuntivo n. 47.02 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 47.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Prestazioni occasionali)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche ed occupazionali, per l'anno 2021, il limite dei compensi di cui all'articolo 54-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato del 100 per cento.