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Articolo aggiuntivo n. 45.017 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 45.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Fondo indennizzo risparmiatori: determinazione del prezzo di acquisto delle azioni)

  1. Al comma 496 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per determinare il prezzo medio di carico in caso di più acquisti, o in caso di affrancamento delle azioni, si fa riferimento all'ultimo valore riportato nel rendiconto titoli antecedente alla liquidazione coatta amministrativa della Banca per i cui titoli viene richiesto l'indennizzo, come certificato dalla banca depositaria. Qualora non sia disponibile un rendiconto titoli ante liquidazione, o i dati siano contraddittori o mancanti, per determinare il prezzo medio si fa riferimento, nell'ordine: all'estratto del libro soci, alle certificazioni di possesso continuato azioni, al valore storico delle stesse»;

   b) al terzo periodo, le parole: «anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo» sono sostituite dalle seguenti: «anticipo dell'intero importo dell'indennizzo».