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Proposta di modifica n. 12.9 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 23/07/18

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente:
  «1-sexies. Fatta salva l'opzione da parte dei cedenti o prestatori da effettuarsi al momento della sottoscrizione del contratto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizio rese ai soggetti di cui al comma 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.