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Articolo aggiuntivo n. 36.042 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 36.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Imposta municipale propria)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico-ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.
  2. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020.
  3. Qualora il soggetto passivo dell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico-ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico-ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto ex lege – sino a concorrenza – di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 318,55 milioni di euro per il primo comma e a 318,55 milioni di euro per il secondo comma, si provvede ai sensi dell'articolo 207.