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Proposta di modifica n. 36.1 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 36.
  • presentato il 11/12/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera Organo.
  • status: Id. em. 36.2

testo emendamento del 11/12/20

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta di cui al presente comma è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.».