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Proposta di modifica n. 35.26 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 35.
  • status: Approvato (Id. em. 35.21, 35.38)

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

  4-bis. Nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni possono erogare finanziamenti diretti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l'erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40 per cento alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nella misura del 100 per cento.
  4-ter. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell'ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultanti dal bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.
  4-quater. La delibera di emissione è assunta dall'organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l'impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.
  4-quinquies. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all'articolo 26, comma 19, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

nuova formulazione del 20/12/20

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono avere durata fino a quindici anni.
  2. Il soggetto beneficiario dei finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
  3. All'articolo 13, comma 1, lettera m), quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «tale tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento».