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Proposta di modifica n. 33.9 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 33.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di migliorare le competenze legate all'economia della conoscenza di cui al comma 1 è istituito un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacità professionali degli operatori del settore ed aumentare l'attenzione degli stessi alle tematiche della sostenibilità ambientale. Il Fondo è ripartito tra le regioni del comma 1 ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo da parte delle realtà individuate nel comma 1, in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro del Sud e della coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le modalità di accesso al Fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000.

nuova formulazione del 19/12/20

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di migliorare le competenze legate all'economia della conoscenza di cui al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale. Il fondo è ripartito tra le regioni di cui al comma 1 ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo da parte dei soggetti individuati dal medesimo comma 1, in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuati le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile.

  Conseguentemente il fondo di all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022