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Articolo aggiuntivo n. 28.01 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 28.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o gli insediamenti industriali nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)

  1. Nel titolo III, capo I, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 162 è premesso il seguente:

Art. 161-bis.
(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)

   1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione.
   2. L'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitata dalla società dopo aver ottenuto una risposta favorevole a specifico interpello presentato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono stabiliti la sede o gli insediamenti industriali ai sensi del citato comma 1 ed è efficace a decorrere dal medesimo periodo d'imposta.

  Conseguentemente all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

  6-bis. Le società di capitali dell'Unione europea che stabiliscano la propria sede legale e fiscale nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia sono esonerate dall'applicazione delle ritenute, a qualsiasi titolo, sugli utili, sui dividendi, sulle royalties e sugli interessi distribuiti ai propri soci e azionisti per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni.

nuova formulazione del 19/12/20

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)

  1. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.
  2. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

   a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

   b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

  3. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
  4. L'agevolazione di cui al presente articolo spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.