Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 27.2 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 27.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   «7-bis. Fino al 31 dicembre 2023, l'agevolazione di cui al presente articolo si applica altresì, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali, ferme restando le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ricompresi nelle regioni di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

  Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni, e dopo le parole: per l'anno 2021 aggiungere le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 145 milioni di euro per l'anno 2023, di 450 milioni di euro per l'anno 2024, di 400 milioni di euro per l'anno 2025 e sostituire la parola: 2022 con la seguente: 2026.