Articolo aggiuntivo n. 26.07 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 26.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Fondo per la digitalizzazione del processo civile e penale)

  1. Al fine di potenziare e semplificare la telematizzazione delle attività processuali, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per la digitalizzazione del processo civile e penale, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo è finalizzato a favorire il più ampio impiego possibile della posta elettronica certificata nell'ambito del processo civile e penale. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 798 milioni di euro.