Articolo aggiuntivo n. 25.01
al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 25.
presentato il 11/12/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Maurizio Enzo LUPI (Misto) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 11/12/20
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Modifiche al codice civile)
1. Dopo l'articolo 1677 del codice civile, è inserito il seguente:
«Art. 1677-bis. – (Contratto di logistica) – 1. Con il contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.
2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone».