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Articolo aggiuntivo n. 25.01 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche al codice civile)

  1. Dopo l'articolo 1677 del codice civile, è inserito il seguente:

   «Art. 1677-bis. – (Contratto di logistica) – 1. Con il contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.
   2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone».