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Articolo aggiuntivo n. 21.086 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 21.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Monitoraggio della produzione cerealicola e dell'acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali importati da Paesi dell'Unione Europea e da Paesi terzi)

  1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole realizzate sul territorio nazionale, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali o farine di cereali, è tenuto a registrare tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue, in apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
  2. Le entrate e le uscite per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importati da paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 1, entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse.
  3. Le modalità di applicazione del presente articolo, per il quale sono previsti oneri pari ad 1 milione di euro per il solo anno 2021, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dal comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite dal decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da 7 a 30 giorni.
  5. Il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.