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Articolo aggiuntivo n. 16.06 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Per gli anni 2021 e 2022, è riconosciuto, alle imprese che partecipano ad eventi fieristici, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa massimo di 40 milioni di euro, pari al 30 per cento delle spese sostenute. L'erogazione del contributo è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ad adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 2000, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.