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Articolo aggiuntivo n. 15.05 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di accompagnamento professionale in montagna)

  1. All'articolo 10, comma 1, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole: «zoologici e simili» sono inserite le seguenti: «, nonché le prestazioni proprie dell'attività, svolta anche individualmente, da guide turistiche e alpine abilitate».
  2. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.