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Articolo aggiuntivo n. 12.0158 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2. La detrazione di cui al periodo precedente è ripartita in cinque quote annuali costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. In alternativa, il contribuente può optare per la cessione di un credito d'imposta, anche sotto forma di sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarne entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per l'esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole da: e di 500 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: , 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 197,6 milioni di euro annui dal 2024 al 2026, 298,4 milioni di euro per l'anno 2027, 399,2 milioni per l'anno 2028 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.