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Articolo aggiuntivo n. 12.0133 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga bonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 32 del 2020)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 119:

    1) ai commi 1, 4 e 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    2) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) all'articolo 121, al comma 1, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali – Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le seguenti: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni.

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni, con le seguenti: 50 milioni.