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Proposta di modifica n. 12.69 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, quantificati, per l'anno 2022, in 50 milioni di euro e per l'anno 2023, in 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.