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Articolo aggiuntivo n. 10.0133 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dall'anno 2021».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge