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Articolo aggiuntivo n. 10.0138 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, le società e gli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettano la quota del proprio reddito complessivo netto dichiarato corrispondente all'incremento, rispetto al periodo d'imposta precedente, del maggior costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di nove punti percentuali.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione dei costi del personale dipendente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti dal precedente o dallo stesso datore di lavoro nelle situazioni di disoccupazione al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire della riduzione di aliquota di cui al comma 1.
  4. A decorrere dal 2024 si provvede agli derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

   all'allegata Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti fatta eccezione per quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;