Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 10.0143 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Le perdite relative al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile relativo ai due periodi di imposta precedenti. A tal fine non si tiene conto del limite previsto dall'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.
  2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 ai fini del calcolo dei versamenti a saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta precedente.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 209;

   all'allegata Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti fatta eccezione per quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.