Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 10.0137 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.
  2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà, se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono valutati in 900 milioni di euro per il 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 900 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede quanto a 500 milioni di euro a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 e quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla tabella A, ad eccezione di quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.