presentato il 11/12/2020 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Andrea GIARRIZZO (IPF) e altri e altri 12 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 11/12/20
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati iscritti all'AIRE o che siano cittadini UE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:
a) un importo pari al dieci per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al cinque per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
2-quater. La presente disposizione non si applica ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.».
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 797,1 milioni per l'anno 2021, 490,1 milioni di euro per l'anno 2022, 483 milioni di euro per l'anno 2023, 475, 8 milioni di euro per l'anno 2024, 471,2 milioni di euro per l'anno 2025, 477,4 milioni di euro per l'anno 2026, 484,4 milioni di euro per l'anno 2027, 491,5 milioni di euro per l'anno 2028, 498,6 milioni di euro per l'anno 2029 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
nuova formulazione del 20/12/20
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2 –bis sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter non si applicano ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2,9 milioni di euro per il 2021, 9,9 milioni di euro per il 2022, 17 milioni di euro per l'anno 2023, 24,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28,3 milioni di euro per l'anno 2025, 22,6 milioni di euro per l'anno 2026, 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, 8,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1,4 milioni di euro per l'anno 2029.