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Articolo aggiuntivo n. 10.0121 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 10.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure fiscali a favore dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale)

  1. A decorrere dall'anno 2021 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

nuova formulazione del 20/12/20

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Unità immobiliari possedute da residenti all'estero)

  1. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, da commi 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente , al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 209 è ridotto di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.