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Proposta di modifica n. 10.32 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 10.
argomenti:    

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Il beneficio relativo alla riduzione della tassazione dei dividendi di cui al comma 1 si applica, a decorrere dal 2021, anche nei confronti degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente:

   a) sostituire la rubrica con la seguente: (Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali e gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103);

   b) all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 440 milioni.