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Articolo aggiuntivo n. 8.044 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa» sono sostituite dalle seguenti: «il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa, alla quale si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica, è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di quattro mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2017».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede nel limite di 50 milioni di euro annui con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.