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Articolo aggiuntivo n. 8.031 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 8.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Imposta di registro minima per i terreni agricoli)

  1. Per l'anno 2021, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nell'ottica di una maggiore efficienza produttiva nazionale, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è soppressa.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798,8 milioni.

nuova formulazione del 19/12/20

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Imposta di registro minima per i terreni agricoli)

  1. Per l'anno 2021, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2021.