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Articolo aggiuntivo n. 7.023 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche)

  1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operanti nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021;

   b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021;

   c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2021;

   d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021.

  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  3. Il fondo di cui all'articolo 207 è integrato di 234 milioni di euro per l'anno 2022 e di 89 milioni di euro per l'anno 2023.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 323 milioni di euro per l'anno 2021, 234 milioni di euro per l'anno 2022 e 89 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede quanto a 234 milioni di euro per l'anno 2022 e 89 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 323 milioni di euro per l'anno 2021.