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Articolo aggiuntivo n. 2.014 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

   1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 75.000, 27 per cento; c) oltre 75.000 euro, 43 per cento».

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, sul reddito dichiarato, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, che eccede quello relativo ai periodi d'imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, l'imposta è applicata separatamente con aliquota del 15 per cento».

   2. Ferma la necessità di aggiornare gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, alla luce delle conseguenze della crisi epidemiologica da COVID-19, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici stessi, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 abbiano ottenuto un punteggio complessivo di affidabilità fiscale uguale o superiore a otto, il reddito imponibile dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, ove superiore rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, può essere determinato in aumento del 10 per cento rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al precedente periodo, resta fermo, nel caso dell'esercizio dell'opzione di cui al precedente periodo, l'obbligo di indicare nelle rispettive dichiarazioni, i redditi effettivamente conseguiti nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede, quanto a 2.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e, quanto a 6.000 milioni di euro mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 6.000 milioni di a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.