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Proposta di modifica n. 2.9 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

   «4-bis. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: “Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017”, sono sostituite con le seguenti: “Dal 1° gennaio 2021 e sino al 1° settembre 2021.”
   4-ter. In coerenza con quanto proposto nel Rapporto “Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022”, predisposto dal Comitato di esperti in materia economica e sociale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, le disposizioni in materia di riapertura della collaborazione volontaria di cui al comma 4-bis si applicano, in quanto compatibili, anche ai contanti o ai valori al portatore detenuti nel territorio nazionale, a condizione che una quota pari ad almeno il 10 per cento delle somme regolarizzate sia investita nei Titoli di solidarietà emessi ai sensi dell'articolo 77 del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
   4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti i restanti termini procedurali di cui al citato articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché stabilite le altre disposizioni occorrenti ai fini della riapertura della procedura di collaborazione volontaria anche con riguardo a quanto previsto dal comma 4-ter.
   4-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, sono accertate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e con i medesimi contestualmente riassegnate al Fondo di cui al comma 1 ai fini dell'avvio della riforma del sistema fiscale ovvero per l'adozione, attraverso appositi provvedimenti normativi, di ulteriori interventi volti a incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici.»