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Articolo aggiuntivo n. 1.03 al ddl C.2790-BIS in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/12/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Introduzione della flat tax al 15 per cento)

  1. L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito denominato «testo unico», in materia di oneri deducibili, è sostituito dal seguente:

   «Art. 10. – (Deduzioni fiscali e salvaguardia del criterio di progressività)1. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare si applicano con l'aliquota fissa del 15 per cento al fine di determinare una naturale progressività dell'imposta e della relativa aliquota effettiva.
   2. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare ammontano a 3.000 euro in base ai seguenti criteri:

   a) da 0 a 35.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione tutti i membri del nucleo familiare;

   b) da 35.000 a 50.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione fiscale solo i carichi familiari;

   c) a partire da 50.000 euro di reddito familiare si applica l'aliquota del 15 per cento».

  2. All'articolo 11 del testo unico, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni indicate nell'articolo 10, comma 2, l'aliquota fissa del 15 per cento»;

   b) il comma 3 è abrogato.

  3. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, in materia di aliquota dell'imposta, le parole: «del 24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 15 per cento».
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere applicazione le norme del testo unico incompatibili con le disposizioni di cui al medesimo articolo.
  5. Gli articoli 12 ,13 ,15, 16, 16-bis, 17, 21, 24-bis e 78 del testo unico, sono abrogati.
  6. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito, le deduzioni e le detrazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico, e successive modificazioni, vigenti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 1-ter.
(Nuove disposizioni in materia di patto fiscale)

  1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo.
  2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica, da parte dei soggetti di cui al periodo precedente, avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

   a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima il reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

   b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

   c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo;

   d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

  4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
  5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
  6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
  7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato, se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
  8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
  9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  11. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
  12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2021, e le modalità di versamento, da effettuare secondo i seguenti criteri:

   a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

   b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

   c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

  13. A garanzia della rateizzazione di cui al presente comma il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.
  14. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
  15. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate:

   a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per la presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;

   b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;

   c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;

   d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;

   e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;

   f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

   g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

Art. 1-quater.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali-Digital tax)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente articolo affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

Art. 1-quinquies.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 39-octies:

   a) al comma 1, le parole: «b),» sono soppresse;

   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

   «3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

   a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

   b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

   3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 57 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2021 e 59,20 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022 e 61,40 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2023.
   3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 38 punti percentuali a decorrere dall'anno 2021.
   3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.
   3-quinquies. Per il triennio 2021-2023, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. A decorrere dal triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione di un maggior gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-bis e 3-ter.
   3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-quinquies è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, della presente legge, ed entro il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.
   3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.
   3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere lo schema del decreto di cui al comma 3-quinquies, unitamente alla relativa relazione tecnica, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»;

   c) il comma 4 è abrogato;

   d) al comma 6, secondo periodo, la parola: «2019» è sostituita con la seguente: «2021» e le parole: «96,22 per cento» sono sostituite con le seguenti: «100,00 per cento»;

   e) all'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», la lettera c) è soppressa.

  2. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo pari a 169 milioni di euro per l'anno 2021, 359 milioni di euro per l'anno 2022 e 491 milioni di euro per l'anno 2023 sono destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

Art. 1-sexies.
(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 in materia di riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi e per contante)

  1. Dopo l'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

Art. 5-novies.
(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi)

  1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, dagli eredi di soggetti fiscalmente residenti in Italia, derivanti da redditi prodotti da questi ultimi e non regolarizzati ai sensi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-opties del presente decreto, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 10 per cento del valore delle attività e della giacenza alla data di morte del de cuius, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
  2. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2.
  3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.
  4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso del de cuius, sono prorogati di due anni limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
  5. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-bis del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui all'articolo 5-quinquies comma 1, lettera a), sino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se successiva, alla data del decesso del de cuius.

Art. 5-decies.
(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per contante)

  1. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-opties della presente legge dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 30 giugno 2021 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2.
  2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater comma 1, lettera a) possono essere presentati entro il 30 settembre 2021.
  3. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-opties, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:

   a) le violazioni sanabili sono quelle commesse sino al 30 settembre 2017;

   b) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono fissati al 31 dicembre 2021; non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 5-quater, comma 5;

   c) è facoltà degli interessati optare per l'assoggettamento ad imposizione forfetaria, a titolo di imposte, interessi, sanzioni e contributi, in misura pari al 20 per cento ed al 10 per cento, rispettivamente, degli accrediti e degli addebiti di cui gli stessi interessati non siano in grado di giustificare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'origine o la destinazione;

  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.
  5. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo affluiscono, sino ad un limite massimo di 5.000.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

Art. 1-septies.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, valutati in 50.000 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2021, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione degli articoli 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, nonché a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, per un importo non inferiore a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, nonché attraverso:

   a) le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 36.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

   b) le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;

   c) le maggiori entrate che si dovessero realizzare a decorrere dall'anno 2021 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica. Tali entrate sono riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro all'anno, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 209.