Articolo aggiuntivo n. 20.0.9 (testo 3) al ddl S.1994

testo emendamento del 11/12/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

       1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, per l'anno accademico 2021/2022, è riconosciuto, agli atenei che hanno attivato corsi di laurea in infermieristica nell'anno accademico 2020/2021, un contributo straordinario pari a 6.500 euro per ogni posto aggiuntivo rispetto alla programmazione attuale entro il numero massimo di 24.000 posti complessivi su base nazionale. 

       2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

       3. Per le finalità di cui al comma 1 il Fondo di finanziamento ordinario delle università è incrementato di 52 milioni di euro, ripartiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibilità per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario.

       4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».