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Proposta di modifica n. 7.11 al ddl C.2757 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 10/12/20

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari possa essere assolto mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione.