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Proposta di modifica n. 7.5 al ddl C.2757 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 10/12/20

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione; con le seguenti: possa essere assolto mediante forme equipollenti quali il documento di trasporto o di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti;