Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.1000/3000/409 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1-bis.

(Disposizioni in materia di formazione in medicina)

        1. Al fine di garantire a tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, assunti durante il periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19, una adeguata formazione specialistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per fanno 2021.

        2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1.

        Conseguentemente, alla lettera o), capoverso articolo 34, comma 5, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 550 milioni.».