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Proposta di modifica n. 1.1000/3000/534 al ddl S.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 07/12/20

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.» inserire il seguente:

«Art. 31-ter.9.

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 e altre disposizioni relative al Commissario straordinario al Comune di Genova)

        1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2:

        1) al comma 1, le parole: ''per gli anni 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2018, 2019, 2020 e fino al 15 agosto 2021'';

        2) al comma 2 le parole: ''e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: '', di euro 10.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021'';

        3) al comma 4 le parole: ''e 10 milioni per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''e 10 milioni di euro complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021'';

        4) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, e per il finanziamento delle misure previste dall'articolo 8-bis'';

            b) all'articolo 4-ter, dopo il comma 3 è inserito il seguente: ''3-bis. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato''.

        2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, pari complessivamente a 88.466.000 di euro, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 8, del medesimo decreto-legge, sono assegnati direttamente dal Commissario Straordinario al Comune di Genova per opere dì rigenerazione e riqualificazione urbana sottostanti il Viadotto Genova San Giorgio e opere accessorie.».